IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 10; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2015, con il quale il prof. Claudio De Vincenti e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015 recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio De Vincenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2016 di conferimento dell'incarico di reggere, ad interim, il Ministero dello sviluppo economico al Presidente del Consiglio dei ministri dott. Matteo Renzi; Ritenuto opportuno definire, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri quale Ministro, ad interim, dello sviluppo economico, le funzioni da delegare al Sottosegretario prof. Claudio De Vincenti; Decreta: Art. 1 Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio De Vincenti e' delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, quale Ministro, ad interim, dello sviluppo economico, in caso di sua assenza o impedimento, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 20 aprile 2016 Il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2016 Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1118